ll 21 dicembre 2011 è stato approvato l’Accordo Stato-Regioni sulla formazione di lavoratori, preposti e dirigenti. Pubblicato in GU n. 8 dell’11.02.2012, è entrato in vigore il 26 gennaio 2012.

L’accordo stabilisce il percorso, i contenuti e il monte ore di formazione necessarie a ogni singola figura per adempiere al proprio obbligo formativo.

Il datore di lavoro deve far sì che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza. La formazione deve avvenire durante l’orario di lavoro senza alcun onere a carico del lavoratore. La formazione per i lavoratori è distinta in:

1. Formazione Generale ( trasversale a tutti i settori di attività, ha una durata minima di 4 ore e può essere effettuata anche in modalità e-learning).

2. Formazione Specifica: è determinata in funzione dei rischi propri di ciascun settore di attività e la relativa durata è differenziata in relazione alla gravità del rischio stesso. In particolare per un rischio:
-basso, la durata della formazione è almeno di 4 ore;
-medio, la durata della formazione è almeno di 8 ore;
-alto, la durata della formazione è almeno di 12 ore.

È previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti i tre livelli di rischio sopra individuati.

Riguarda tutti i lavoratori nuovi assunti, in qualunque forma, quali ad esempio:
– contratto a tempo indeterminato;
– contratto a termine;
– apprendistato;
– lavoro a chiamata;
– part time;
– tirocinio / stage;
– somministrati tramite agenzia interinali;
– nonché tutte le assunzioni con esonero contributivo o altra forma agevolata, con la conseguenza della perdita dell’agevolazione contributiva;

La Formazione è da effettuare entro 60 giorni dall’assunzione.

Si ricorda di seguito, a titolo indicativo e non esaustivo, i principali adempimenti obbligatori per tutte le aziende:

• Redazione del Documento di Valutazione dei rischi (DVR) e di eventuali rischi specifici
(Valutazione Rischio Rumore, Vibrazioni, Rischio Chimico etc..)
• Nomina RSPP che potra’ essere assunta o direttamente dal datore di lavoro (obbligo di frequenza e attestato di partecipazione a specifico corso) oppure incaricando un Rspp (consulente) Esterno
• Nomina Addetto/i alle emergenze (obbligo di frequenza e attestato di partecipazione a specifico corso)
• Nomina Addetto/i al Primo soccorso (obbligo di frequenza e attestato di partecipazione a specifico corso)
• Elezione e Nomina del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (obbligo di frequenza e attestato di partecipazione a specifico corso)
• Formazione periodica obbligatoria
• Gestione delle emergenze, Piano emergenze interno, Planimetrie indicando vie di fuga
• Cartellonistica: Cassetta di primo soccorso, Estintori, Cartelli: “Uscita di Emergenza”, “ Percorso di Emergenza”, “Vietato Fumare”, “Presenza Cassetta Primo Soccorso” ( nel caso in cui ci siano anche quadri elettrici anche cartello “ Pericolo Fulminazione” etc..)
• Nomina del Medico competente
• Utilizzo dei DPI (dispositivi protezione individuali) da parte di tutti i lavoratori
• Messa a norma dell’ambiente di lavoro

 

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