Il sistema delle sanzioni in materia di Sicurezza e Salute sul lavoro ricadono su  tutte le figure coinvolte nel Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale ed in particolare sul datore di lavoro.

 

La violazione degli obblighi prevenzionali contenuti nel D.lgs. n. 81/2008, è punita da un ampio sistema sanzionatorio, che prevede sanzioni sia di carattere penale che di tipo amministrativo.

OBBLIGHI E SANZIONI PER I SOLI DATORI DI LAVORO

Obbligo

Sanzione

Art 17 Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Valutazione di tutti i rischi con la seguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28.

Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro.

Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro.

Art 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Nominare il medico competente per effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000  a 10.000 euro

Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio e primo soccorso e, comunque di gestione dell’emergenza .

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000 euro.

Nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza.

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 euro. Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 (violazione in aziende e particolari rischi).

Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito l responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente.

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000  a 5.000 euro.

Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000 euro.

Richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto.

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3000 euro.

 

Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000  a 5.000 euro.

Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000 euro

Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37

Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro

Astenersi salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato.

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000 euro

Consentire ai lavoratori di verificare mediante il rappresentante dei lavoratori per l sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute.

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda  da 800 a 3.000.

Consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione,  copia del documento di cui all’articolo 17 comma 1 lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di ci alla lettera q).

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda  da 800 a 3.000.

Elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, e su richiesta di questi  e per l’espletamento della sua funzione, consegnare tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda  da 800 a 3.000.

Prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio.

Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro oppure arresto da 6 mesi ad un anno e 6 mesi (aziende a rischi particolari)

Comunicare all’INAIL, o IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, ai fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, ai fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni.

Sanzione amministrativa e pecuniaria da 2.500 a 7.500 euro (infortuni più di tre giorni), da 1.000 a 3.000  euro (più di un giorno).

Consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell’ipotesi di cui all’articolo 50.

Sanzione amministrativa e pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro.

Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime d appalto e subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

Sanzione amministrativa e pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro.

Nelle unità produttive con più di 15 lavoratori convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35.

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a  5.000 euro.

Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione. 

Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000  a 15.000 euro oppure arresto da 6 mesi ad un anno e 6 mesi (aziende a rischi particolari)

Comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro.

Comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro.

Obblighi del datore del lavoro di fornire varie informazioni al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente.

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000  euro.

 

Se la Sicurezza è un obbligo, la sua corretta gestione può portare ad una riduzione dei costi ed aumentare la produttività.

 

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