Il “Decreto Cura Italia” considera il contagio da Coronavirus in ambito di lavoro ( inteso anche al di fuori del proprio “posto di lavoro”) come un infortunio coperto da assicurazione Inail. Il datore di lavoro, pertanto, è potenzialmente esposto alla responsabilità penale per i reati di lesioni ai sensi dell’art. 590 c.p. e omicidio colposo ai sensi dell’art. 589 c.p., aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche, laddove non abbia adottato le misure necessarie a prevenire il rischio di contagio, cagionando così la malattia o morte del lavoratore.

Nei casi di contrazione del Covid, da parte dei dipendenti o di terzi, all’interno dei luoghi di lavoro, potrebbe insorgere una responsabilità sia del datore di lavoro per i reati di lesioni colpose e omicidio colposo, commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sia della società per violazione del d.lgs. n. 231 del 2001.

I predetti reati potranno, tuttavia, essere concretamente contestati in presenza di tre condizioni:

  • che il contagio sia avvenuto all’interno dell’ambiente di lavoro;
  • che vi sia stata una violazione della normativa emergenziale e/o del d.lgs. n.81 del 2008;
  • che sussista un nesso di causalità tra l’evento dannoso (lesioni o morte) e la violazione della normativa predetta.

La responsabilità dell’impresa per il reato commesso da una persona fisica si configura laddove si verifichino cumulativamente le seguenti condizioni:

  1. il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto che rivesta funzione di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale, nonché da persone che esercitino anche di fatto la gestione o il controllo dello stesso, o da persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno di questi soggetti;
  2. il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’Ente;
  3. l’Ente sia sprovvisto di un adeguato Modello Organizzativo idoneo alla prevenzione del reato presupposto.

In caso di riconoscimento della colpa di organizzazione all’ente potrebbero essere applicate, ex art. 9, d.lgs. n. 231 del 2001, sanzioni pecuniarie, interdittive, patrimoniali (confisca) nonché la pubblicazione della sentenza di condanna.

Le misure precauzionali che possono incidere positivamente sulla responsabilità del datore di lavoro e dell’ente

Per ridurre significativamente il rischio di una responsabilità penale per il datore di lavoro e, ex d.lgs. n. 231 del 2001, per l’ente, le società devono adottare tutte le misure possibili atte a contenere la diffusione del Covid all’interno dell’ambiente lavorativo.

Anzitutto sarà opportuno aggiornare il documento di valutazione dei rischi (DVR).

Ulteriori misure precauzionali, sono indicate nelle linee guida e nei protocolli aziendali siglati tra Governo e Confindustria.

Perchè adottare un modello 231

Il D.Lgs. 231/01 copre dalla responsabilità amministrativa da reato, supportata anche dalla giurisprudenza, qualora la medesima società si sia dotata ed abbia applicato un Modello Organizzativo ed un Codice comportamentale così come previsto dalla normativa, attribuendo ad un Organismo di controllo poteri di controllo e verifica indipendenti rispetto all’azienda.

I vantaggi:

  • Le possibili violazioni di legge sono oggettivamente ridotte al minimo, grazie alla capillare formazione ed informazione che deve essere erogata ai dipendenti, ai partners ed ai fornitori;
  • La ridotta possibilità di violare la legge offre una grande tutela anche dal punto di vista personale per i soggetti apicali come per tutti i dipendenti aziendali;
  • In caso di violazioni della legge la società può dimostrare la propria estraneità ai fatti e quindi eventualmente essere passibile di sanzioni  molto ridotte o nulle, usufruendo così della cosiddetta “condizione esimente”,  cioè della possibilità  di non subire sanzioni come entità organizzativa, pur permanendo quelle personali di chi ha commesso il reato
  • L’azienda aumenta la propria reputazione sul mercato, soprattutto nei confronti della Pubblica Amministrazione. Infatti l’esistenza di un Modello Organizzativo di Compliance alla al D.Lgs. 231/01 è molto spesso una clausola introdotta in molti Bandi di Gara, pubblici e non, e le società che emettono i bandi si rapportano preferibilmente con partner già strutturati rispetto al D.Lgs. 231.

Il ruolo chiave dell’organismo di vigilanza per chi ha già adottato il modello

In questo contesto assume grande importanza il ruolo dell’Organismo di Vigilanza, che, pur non avendo compiti gestori, è chiamato a supportare l’imprenditore, attivandosi per verificare il corretto funzionamento e l’osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, come previsto dall’art. 6, del d.lgs. n. 231 del 2001.

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