Reato di Autoriciclaggio L’art. 648-ter.1 c.p. e il D.Lgs 231/01
Il nuovo reato di “Autoriciclaggio” inserito nel Codice Penale all’art. 648-ter.1 dalla L. 186/2014, entra in vigore con il nuovo anno, e viene richiamato per effetto della medesima Legge, all’interno del catalogo dei reati previsti come presupposto della Responsabilità Amministrativa ai sensi del D.Lgs 231/01.
La L. 186/2014 ha infatti contestualmente apportato una piccola, ma significativa, modifica all’art. 25-octies del D.Lgs 231/01, richiamando tra i reati fonte di responsabilità per l’azienda, anche il nuovo “autoriciclaggio art. 648-ter.1”
Il reato di autoriclaggio è volto a sanzionare il comportamento di chiunque che, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
Nella sostanza tale previsione apre una porta fino ad oggi preclusa dal legislatore, all’utilizzo della Responsabilità Amministrativa per sanzionare anche le aziende rispetto ai possibili reati tributari, non espressamente richiamati e previsti dal D.Lgs 231/01.
Continua pertanto la tendenza del legislatore ad ampliare il catalogo dei reati fonte di Responsabilità Amministrativa ex D.Lgs 231/01, fornendo alla magistratura un potentissimo strumento sanzionatorio nei confronti dei comportamenti illeciti riscontrabili nella vita economica delle società.